Statuto2018-09-12T08:27:14+00:00

Statuto

Chenàbura
Associazione Sardegna-Israele di amicizia e promozione di scambi culturali ed economici.

PREMESSA:

  • Il Mediterraneo nel quale la Sardegna è immersa è sempre stato un crocevia di scambi culturali ed economici e la reciproca conoscenza fra i popoli è facilitata da comuni attività  di utilità  culturale, economica e sociale;
  • Chenàbura è una Associazione indipendente, apartitica e apolitica con fini assistenziali, culturali, scientifici, formativi e promozione economica;
  • Non discrimina sulla base di razza, lingua, religione, sesso, etnia, cittadinanza o nazionalità.
  • Crede nel mutuo rispetto delle culture e nell’uguaglianza delle persone;
  • Orienta particolarmente la sua attività  verso la cultura sarda ed ebraica che sono intimamente intrecciate da millenni;

ARTICOLO 1 – Denominazione e scopo sociale

E’ costituita l’Associazione Chenàbura – Associazione Sardegna – Israele di amicizia e promozione di scambi culturali ed economici- L’Associazione potrà  far uso della denominazione abbreviata Chenàbura o della sigla A.C. Amicizia Sardegna-Israele ovvero A.C. Sardos pro Israele.

Le lingue ufficiali dell’Associazione sono il sardo, l’italiano e l’ebraico.

L’Associazione può adottare o cessare uno o più loghi identificativi con delibera del Presidente sentito il Consiglio Direttivo. Al fine di perseguire le disposizioni di cui all’art.2 comma 1 dell’atto costitutivo l’azione associativa è finalizzata al conseguimento del seguente scopo sociale: assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport , tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, etnici e linguistici, ricerca scientifica, promozione e sostegno di iniziative di carattere culturale, economico, sportivo e sociale, al fine di accrescere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento reciproco delle culture Europee e Mediterranee e in particolare della Cultura Ebraica e Sarda.

L’Associazione persegue prevalentemente lo sviluppo ed il coordinamento di ogni attività  di promozione delle attività  culturali, economiche e sociali in Sardegna, in Israele , nell’Unione Europea e ovunque possibile e necessario. A tal fine l’Associazione svilupperà  ogni azione volta all’amicizia e collaborazione fra i popoli avvalendosi degli strumenti previsti dalla legislazione italiana ed internazionale promuovendo convegni, studi, ricerche, occasioni d’incontro e di relazioni, interscambi che rafforzino un clima di reciproca conoscenza, rispetto e pace fra cittadini italiani e israeliani, mediterranei, europei ed extraeuropei. A sostegno dell’attività  prevalente l’Associazione opererà  per valorizzare l’identità  storica, religiosa, linguistica, ambientale, economica e culturale dei Sardi e degli Israeliani, i valori del Sionismo e dell’Autonomia speciale sarda, promuovendo la conoscenza, l’interscambio e la diffusione dei prodotti materiali ed immateriali della Sardegna e d’Israele, attraverso ogni attività  possibile e la loro divulgazione con ogni strumento informativo ed in particolare col :

  • Valorizzare l’identità  culturale, politica ed istituzionale dei Sardi e degli Israeliani
  • Promuovere la conoscenza della Regione Autonoma della Sardegna e dello Stato d’Israele.
  • Promuoverne il territorio e divulgarne tutte le iniziative con qualsiasi strumento informativo ed attività  editoriale in ogni campo di diffusione visiva, auditiva ed audiovisiva, cartacea o elettronica.
  • Organizzare congressi, conferenze, seminari di studio, convegni e stages di ricerca, progettazione e gestione di eventi, concerti, rassegne teatrali, cinematografiche, multimediali, musicali e culturali in genere, il tutto in attinenza agli scopi principali dell’Associazione.
  • Sviluppare la diffusione della ricerca scientifica e delle opere aventi contenuto condiviso dall’Associazione, con attenzione particolare alla linguistica ed alle politiche linguistiche di minoranza o di lingue meno diffuse, alla lingua sarda ed ebraica, attraverso contributi, borse di studio e servizi reali.
  • Promuovere la conoscenza , la valorizzazione e la salvaguardia dei valori culturali, storici, artistici , ambientali e folcloristici della Sardegna e d’Israele.
  • Svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione reciproca in armonia con le istituzioni a livello locale ed internazionale.
  • Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica sociale dei Sardi e degli Israeliani, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema, promuovendo la solidarietà  sociale, l’integrazione ed il confronto fra culture diverse di regioni e popoli.
  • Curare inoltre la ricerca storico-economica e lo studio della società  contemporanea anche nei molteplici aspetti sociologici, politici, e scientifici con particolare attenzione alla individuazione ed indicazione di scenari futuri in ogni campo compresi i diritti civili fondamentali.
  • Fornire studi, consulenze ed informazioni, promuove raccolte di testimonianze, di documenti su qualsiasi supporto, creando biblioteche, banche dati, che saranno alimentati con materiale edito ed inedito ivi compresi gli atti delle proprie iniziative.
  • Svolgere attività  didattiche anche postuniversitarie e corsi di formazione professionale in campo tecnico-economico, turistico, enogastronomico, culturale e manageriale.
  • Operare per la valorizzazione delle funzioni che suscitino processi innovativi, favorendo le sinergie derivanti dall’incontro del mondo imprenditoriale e della finanza con quello dell’università  e della ricerca, favorendo la dimensione internazionale dell’attività d’impresa, collaborando con Enti pubblici e privati, Pubbliche Amministrazioni, Istituti, Organizzazioni territoriali e non, Associazioni imprenditoriali, professionali e di categoria.
  • Attendere alla consulenza, allo studio e fornitura di servizi avanzati di sostegno ad ogni attività  d’impresa artistica, musicale, formativa, turistica, commerciale e industriale, marittima, agro pastorale, artigianale, di ricerca, bancaria, assicurativa e di general trading per consentire maggiori capacità competitive anche per poter operare in particolare regime economico, contributivo, fiscale e doganale.

ARTICOLO 2 – Sede Legale e sedi secondarie

L’Associazione Chenàbura ha posto la propria sede in Cagliari nel Vicolo III dei Genovesi n. 1. Detta sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione del Consiglio Direttivo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Mediante semplice delibera del Presidente, sentito il consiglio direttivo, sarà  possibile istituire sedi secondarie sia in Italia che in altri stati. L’Associazione potrà  all’occorrenza dotarsi di eventuali punti spaccio e punti ristoro.

ARTICOLO 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è così composto:

  1. quote associative stabilite a carico dei Soci;
  2. contributi, lasciti, donazioni che da qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire e regolarmente accettati dall’Associazione;
  3. proventi derivanti da eventuali attività  dell’Associazione stessa;
  4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  5. da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione stessa.

I singoli associati non potranno pretendere la quota nè la divisione del fondo comune in caso di recesso, e ciò a norma dell’articolo 37 del C.C. La quota minima di adesione è fissata all’inizio di ogni anno sociale. Il pagamento delle quote sociali, per gli anni successivi al primo, deve essere fatto dal 15 settembre al 15 dicembre dell’anno precedente, trascorso tale termine e rimasta senza esito la richiesta a domicilio della quota, il Socio viene dichiarato moroso e cancellato dall’elenco. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l’anno.

ARTICOLO 4 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita in anni 50 prorogabili.

ARTICOLO 5 – Anno Sociale
L’anno sociale decorre dal 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.

ARTICOLO 6 – Soci
Possono partecipare all’Associazione le seguenti categorie di Soci:

  1. Soci Fondatori;
  2. Soci Ordinari o effettivi;
  3. Soci Sostenitori Ordinari;
  4. Soci Sostenitori Benemeriti;

Tutti i Soci sono tenuti al versamento delle quote di loro competenza. I Soci fondatori hanno diritto di voto che possono perdere solo per dimissioni volontarie. I Soci possono essere espulsi per tutti i motivi sanciti dal successivo articolo 14

ARTICOLO 7 – Soci e nuovi soci

La qualifica di Socio può essere concessa a coloro che ne facciano richiesta, subordinatamente all’approvazione del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei due terzi dei componenti. E’ facoltà  del Consiglio Direttivo l’introduzione di eventuali qualifiche di soci temporanei ed onorari. Chiunque non sia socio non può essere eletto in seno agli organi sociali nè rivestire cariche sociali. I soci cessano di appartenere all’associazione per decadenza, per recesso o per espulsione o comunque in base alle disposizioni del Consiglio Direttivo per attività  anti-sociale o per mancanza di adempimento alle proprie funzioni. Il socio effettivo deve partecipare attivamente all’attività  dell’Associazione secondo le norme del regolamento interno.

ARTICOLO 8 – Soci Fondatori, Ordinari o Effettivi

Sono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita all’associazione. Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione con il versamento della quota annuale e con la loro attiva partecipazione sociale. Possono esprimere dei giudizi, proporre iniziativa, partecipare attivamente all’attività dell’Associazione, hanno diritto di voto e possono ricoprire le cariche sociali secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dal regolamento interno.

ARTICOLO 9 – Soci Sostenitori Ordinari

Sono Soci Sostenitori Ordinari coloro che contribuiscono all’attività  dell’Associazione con il solo versamento della quota annuale. Essi, se lo desiderano, possono anche partecipare attivamente all’attività  dell’Associazione. Non hanno diritto di voto ma possono acquisirlo secondo le norme del Regolamento Interno.

ARTICOLO 10 – Soci Sostenitori Benemeriti

Sono Soci Sostenitori Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che contribuiscono con versamenti in denaro, secondo le quote annuali stabilite dall’Assemblea. Si differenziano dai Soci sostenitori ordinari per l’entità  della quote (maggiorate rispetto a quest’ultima tipologia di Soci). La suddetta categoria di Soci non ha il diritto di voto.

ARTICOLO 11 – Ammissione

Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto e codificato nel Regolamento Interno; all’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio deve versare la quota annua anticipata, qualunque sia la data d’iscrizione.

ARTICOLO 12 – Quota associativa

Le quote associative dovute per ciascun anno dai Soci ordinari, sostenitori e benemeriti sono determinate annualmente dall’Assemblea dei Soci effettivi.

ARTICOLO 13 – Decadenza
I Soci ordinari decadono:

  1. per dimissioni;
  2. in caso di espulsione;

I Soci sostenitori e benemeriti decadono:

  1. automaticamente al termine dell’anno sociale;
  2. per dimissioni;
  3. in caso di espulsione.

La decadenza non implica il rimborso della quota versata.

ARTICOLO 14 – Espulsione
L’espulsione dei Soci è deliberata dall’Assemblea.
L’espulsione è deliberata a causa di:

  1. mancata osservanza delle norme del presente Statuto;
  2. comportamenti comunque contrari agli scopi dell’Associazione che possano ledere prestigio e buon nome;
  3. dichiarazione pregiudiziale di incapacità  e/o limitazione di capacità ;
  4. per morosità ;

ARTICOLO 15 – Organi
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci Effettivi (aventi diritto di voto);
  • L’Assemblea generale (comprendente anche i Soci senza diritto di voto);
  • Il Consiglio Direttivo;
  • L’Amministratore (Organo Ausiliare);

ARTICOLO 16– L’Assemblea dei Soci ordinari o effettivi

L’Assemblea di Soci effettivi si riunisce almeno una volta l’anno e su convocazione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea di Soci Effettivi deve avvenire entro i primi quattro mesi di ogni anno sociale, convocata dal Consiglio Direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del Consiglio Direttivo secondo le norme statutarie e di legge in vigore. Inoltre, l’Assemblea in oggetto, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta vi sia la richiesta scritta da parte di un decimo dei Soci Effettivi ed entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in oggetto. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante affissione nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nella forma stabilita nel regolamento interno. L’Assemblea nomina il suo Presidente, il Segretario e, all’occorrenza, degli scrutatori.

ARTICOLO 17 – Compiti dell’Assemblea dei Soci ordinari
Spetta all’Assemblea dei Soci:

  1. approvare il Regolamento Interno di cui al successivo art. 21;
  2. votare le modifiche statutarie presentate a norma dell’articolo 22;
  3. determinare le linee generali dell’attività  dell’Associazione e votare tutte quelle delibere che riterrà  opportune;
  4. approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per l’anno solare e depositarli almeno dieci giorni prima presso la Sede Sociale;
  5. fissare i contributi dei Soci;
  6. concedere e revocare il diritto di voto ai Soci;
  7. eleggere fra i Soci il consiglio direttivo
  8. deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 18 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è valida:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà  dei Soci;
  2. in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. L’elezione delle cariche sociali avviene con scheda segreta a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Agli effetti del presente articolo, per socio s’intende l’iscritto in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione e con il diritto al voto.

ARTICOLO 19 – L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei Soci (che comprende anche i Soci senza diritto di voto), si riunisce annualmente in occasione di eventi particolari su convocazione del Consiglio Direttivo. Il potere deliberante è regolato nei limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento Interno. La convocazione dell’Assemblea Generale deve avvenire secondo le norme contenute nel le norme contenute nel Regolamento Interno. L’Assemblea Generale nomina il suo Presidente ed il Segretario e all’occorrenza, gli scrutatori.

ARTICOLO 20 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, formato dagli Amministratori, rappresenta l’organo direttivo permanente dell’Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’Assemblea. Spetta particolarmente al Consiglio Direttivo:

  1. deliberare senza sindacato in merito all’ammissione dei Soci;
  2. proporre le linee generali dell’attività  dell’Associazione;
  3. predisporre l’Ordine del Giorno per le Assemblee;
  4. proporre all’Assemblea i contributi a carico degli iscritti;
  5. dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;
  6. predisporre i bilanci;
  7. proporre le modifiche statutarie e del Regolamento Interno.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall’Assemblea alla quale spetta anche il compito di eleggerli a norma dell’articolo 17. Si possono candidare come Amministratori tutti i Soci aventi diritto di voto da almeno un anno e Soci da almeno due anni. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 21 – Regolamento Interno

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno che definisce le norme di dettaglio che riguardano argomenti qui trattati a carattere generale. Il Regolamento è proposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea a cui spetta la ratifica con la maggioranza dei 2/3 dei voti degli aventi diritto. Le eventuali modifiche possono essere proposte, oltre che dal suddetto Consiglio Direttivo, anche da un decimo dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 22 – Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

  1. che la proposta sia presentata dal Consiglio Direttivo all’unanimità o da 1/3 degli aventi diritto al voto;
  2. che la proposta di modifica sia posta all’O.d.G. dell’Assemblea;
  3. che all’Assemblea siano presenti almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto;
  4. che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno 2/3 degli aventi diritto.

ARTICOLO 23  Il Presidente

Spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, può dunque compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che hanno per oggetto la vita socio economica dell’associazione. Convoca il consiglio direttivo e lo presiede, è responsabile della gestione dell’associazione nei termini di legge, convoca le assemblee dei soci. Egli ha potere di firma e rappresenta presso terzi l’Associazione nei rapporti giuridici ed economico sociali. Ha il potere di impegnare l’associazione, di aprire conto correnti bancari, postali, e con società  finanziarie terze, ha potere di aprire rapporti attivi e passivi con società  mobiliari ed assimilate. In caso di vacanza o impedimento permanente viene sostituito dal Vice Presidente . Ulteriori modalità  di funzionamento dell’Organo sono contenute nel R.I.

ARTICOLO 24  Organi Ausiliari

Al fine di perseguire determinati obiettivi e finalità  sociali il consiglio direttivo può nominare un amministratore il quale può essere socio o terzo. Egli opera mediante mandato del Consiglio direttivo verso il quale è responsabile del proprio operato. Nei casi in cui egli svolga particolari mansioni professionali ha diritto ad una retribuzione.

ARTICOLO 25 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà  devoluto, su delibera dell’Assemblea, a destinazioni che si ispirano agli scopi dell’Associazione. All’uopo verranno nominati dei liquidatori che attueranno le direttive impartite loro dall’Assemblea. Le sorti decisive dell’Associazione sono dunque nelle mani dei Soci i quali devono attenersi allo Statuto, al Regolamento Interno e ai loro doveri.

Per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo II del 1 Libro del Codice Civile.

Chenàbura
Associazione Sardegna – Israele di amicizia, promozione e scambi culturali ed economici.
Sede di Cagliari – Vico III dei Genovesi n. 1

Registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto 25 novembre 2010 n. 6211
codice fiscale 92178750920