1947 – Piano di partizione ONU della Palestina.

//1947 – Piano di partizione ONU della Palestina.

1947 PALESTINA PIANO DI PARTIZIONE ONU con unione economica

PRIMA VERSIONE IN LINGUA ITALIANA DEL PIANO DI PARTIZIONE DELLA PALESTINA

Il 29 novembre 1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 181 approvò il Piano di partizione della Palestina, allora facente parte del Mandato britannico, proposto dall’UNSCOP ( United Nations Special Committee on Palestine ) . Il Piano oltre a prevedere due Stati indipendenti, un arabo e l’altro ebraico, in unione economica, stabiliva che Gerusalemme avrebbe avuto uno Statuto speciale e sarebbe stata amministrata dalle Nazioni Unite in simbiosi con i due nuovi Stati. La risoluzione stabiliva in maniera molto particolarizzata   i confini dei due Stati e della Città di Gerusalemme, il sistema politico democratico che avrebbe dovuto esserne l’anima politica e garanzia di uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di origine, religione e sesso. E’ noto come gli ebrei abbiano subito accettato il Piano e proclamato lo Stato d’Israele mentre gli Stati arabi rifiutandolo lo abbiano attaccato militarmente subendo una prima di tante altre successive sconfitte. La risoluzione 181 è stata pubblicata dall’ONU nelle due lingue diplomaticamente ritenute allora facenti fede per l’interpretazione, l’inglese ed il francese. Abbiamo constatato l’inesistenza di una sua versione in lingua italiana, sia ufficiale che ufficiosa, per cui abbiamo deciso di supplire a tale assenza con una nostra traduzione in lingua italiana che presto pubblicheremo in un volumetto  a nome dell’Associazione Chenàbura-Sardos pro Israele. Ci è sembrato utile farlo, non solo perché la lettura del testo della Risoluzione 181, a nostro avviso, è indispensabile per chi s’interessa alla questione  israelo-palestinese, ma anche per comprendere che i nodi da sciogliere e che sono tanti e complicati, non sono solo riducibili ai confini o alla sicurezza, ma comprendono un’impostazione delle due statualità, l’israeliana e la palestinese,  che potrebbero convivere in pace fianco a fianco in un auspicabile futuro che garantisca la democrazia e i diritti civili fondamentali per tutti, cioè la libertà per i propri cittadini. Per questo la Risoluzione 181, pur vista nel contesto storico originario che ormai dista dai nostri tempi ben 70 anni e a 50 anni dal ritorno di Gerusalemme come Capitale dello Stato d’Israele e  che vive già e dal primo giorno della sua indipendenza secondo questa impostazione democratica, contiene tutti gli elementi per suggerire i principi fondamentali di convivenza e coesistenza pacifica che dovrebbero essere attuati a conclusione di un vero e definitivo processo di pace fra palestinesi e israeliani.


RISOLUZIONE ADOTTATA SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE AD HOC INCARICATA DELLA QUESTIONE PALESTINESE

181 (II). Governo futuro della Palestina

A

L’Assemblea Generale,

Dopo essersi riunita in sessione speciale su richiesta della Potenza mandataria in previsione di procedere alla costituzione, e per definirne il mandato, di una Commissione Speciale incaricata di preparare l’esame da parte dell’Assemblea, nella sua seconda sessione regolare, della questione del governo futuro della Palestina;

Avendo costituito una Commissione Speciale, e avendole dato mandato di indagare su tutte le questioni ed argomenti rilevanti relative al problema della Palestina, e di preparare delle proposte per la risoluzione di questo problema, e

Avendo ricevuto ed esaminato il rapporto della Commissione Speciale (documento A/364)¹, che include un certo numero di raccomandazioni presentate dalla Commissione all’unanimità, ed un piano di partizione con unione economica approvato dalla maggioranza della Commissione Speciale,

Considera che l’attuale situazione della Palestina sia tale da nuocere al bene generale ed ai buoni rapporti tra le nazioni;

Prende atto della dichiarazione della Potenza mandataria con la quale ha fatto conoscere il suo proponimento di completare l’evacuazione della Palestina entro il 1 Agosto 1948;

Raccomanda al Regno Unito, in quanto Potenza mandataria per la Palestina, ed a tutti gli altri Stati Membri delle Nazioni unite, l’adozione e l’esecuzione, in ciò che riguarda il futuro governo della Palestina, del Piano di Partizione con Unione Economica, esposto qui sotto;

Richiede che

(a) Il Consiglio di Sicurezza prenda le misure necessarie, previste nel piano per la sua esecuzione;

(b) Il Consiglio di Sicurezza decida, nel caso che durante il periodo di transizione le circostanze l’esigeranno , se la situazione in Palestina costituisca una minaccia per la pace. Se conclude che tale minaccia esista, e con lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe integrare l’autorizzazione dell’Assemblea Generale con delle misure, secondo gli Articoli 39 e 41 del la Carta, dando alla Commissione delle Nazioni Unite il potere, previsto in questa risoluzione, per esercitare le funzioni in Palestina, che gli viene attribuito da questa risoluzione;

[1 Vedi I Verbali Ufficiali della seconda sessione dell’Assemblea Generale, Supplemento No. II, Volumi I-IV.]

c) Il Consiglio di Sicurezza stabilisca come una minaccia per la pace, una violazione della pace o come atto di aggressione, secondo l’Articolo 39 del Atto Costitutivo della Carta, qualsiasi tentativo di modificare con la forza l’accordo previsto da questa risoluzione;

  1. Il Consiglio di tutela venga informato delle responsabilità previste per esso nel presente piano;

Invita gli abitanti della Palestina a prendere tutte le misure che potrebbero essere necessarie da parte loro per l’applicazione di questo piano;

Fa appello a tutti i Governi e tutti i popoli di astenersi da qualsiasi azione che possa ostacolare o rimandare la messa in pratica di queste raccomandazioni, e

Autorizza il Segretario Generale al rimborso delle spese di viaggio e sussistenza dei membri della Commissione menzionati più sotto nella Parte 1, Sezione B, paragrafo 1, sulla base e nella forma che giudicherà più adatte alle circostanze, e di fornire la Commissione del personale necessario per assisterla nell’espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione dall’Assemblea Generale.

[1 Questa risoluzione è stata adottata senza rinvio ad una Commissione.]

B¹

L’Assemblea Generale

Autorizza il Segretario Generale ad attribuire una somma dal Fondo d’esercizio fino a 2.000.000 di dollari per gli scopi enunciati nel ultimo paragrafo della risoluzione sul futuro governo della Palestina.

Cento-ventottesima sessione plenaria, 29 Novembre 1947.

Nella sua cento-ventottesima sessione plenaria, il 29 Novembre 1947, l’Assemblea Generale, ai sensi dei termini della risoluzione di cui sopra, ha eletto i seguenti membri della Commissione delle Nazioni Unite sulla Palestina:

Bolivia, Cecoslovacchia, Danimarca, Panama e Filippine.

PIANO DI PARTIZIONE CON UNIONE ECONOMICA

PARTE I

Costituzione e governo futuri della Palestina

A. FINE DEL MANDATO,

PARTIZIONE ED INDIPENDENZA

1. Il Mandato per la Palestina terminerà al più presto possibile, e in ogni caso non più tardi del 1 Agosto 1948.

—————–

[ Questa risoluzione è stata adottata senza rinvio ad una Commissione.]

2. Le forze armate della Potenza mandataria evacueranno progressivamente la Palestina, il ritiro dovrà esser compiuto al più presto possibile ma in ogni caso non più tardi del 1 Agosto 1948.

La Potenza mandataria informerà la Commissione, col massimo anticipo possibile, della sua intenzione di terminare il Mandato e di evacuare ogni zona.

La Potenza mandataria si sforzerà al suo meglio per assicurare che una zona situata nel territorio dello Stato Ebraico, con incluso un porto marino e un retroterra sufficiente per provvedere alle strutture necessarie per un’immigrazione importante, verrà evacuata nella data più vicina possibile, ed in ogni caso non più tardi del 1 Febbraio 1948.

3.Gli Stati indipendenti arabo ed ebraico ed il Regime Internazionale Speciale per la Città di Gerusalemme, previsti nella parte III di questo piano, nasceranno in Palestina due mesi dopo che l’evacuazione delle forze armate del Potere mandatario sarà compiuta, ma in ogni caso non più tardi del 1 Ottobre 1948. Le frontiere dello Stato arabo, dello Stato ebraico, e della città di Gerusalemme saranno le frontiere indicate nelle sottostanti seconde e terze parti.

4. Il periodo che trascorrerà fra l’adozione dall’Assemblea Generale delle sue raccomandazioni sulla questione della Palestina e la fondazione dell’indipendenza degli Stati arabo ed ebraico sarà un periodo di transizione.

B. PASSI PREPARATORI ALL’INDIPENDENZA

1.Verrà costituita una Commissione, composta da un rappresentante per ognuno dei cinque Stati Membri. I Membri rappresentati nella Commissione saranno eletti dall’Assemblea Generale su una base più larga possibile, sia geografica che altrimenti.

2. Man mano che la Potenza mandataria, ritirerà le sue forze armate, L’amministrazione della Palestina verràprogressivamente trasferita alla Commissione; la quale agirà conformemente alle raccomandazioni dell’Assemblea Generale e sotto la guida del Consiglio di Sicurezza. La Potenza mandataria coordinerà al massimo grado possibile il suo piano di ritiro col piano stabilito dalla Commissione per prendere in mano e amministrare le zone evacuate. Per assicurare le funzioni amministrative la cui responsabilità gli è stata affidata, la Commissione avrà l’autorità di emettere i regolamenti necessari e di prendere qualsiasi altra misura utile. La Potenza mandataria non attuerà nessuna azione per ostacolare, impedire o rimandare l’esecuzione da parte della Commissione delle misure raccomandate dall’Assemblea Generale.

3. In seguito al suo arrivo in Palestina, la Commissione procederà con le disposizioni per stabilire le frontiere degli Stati arabo ed ebraico e della Città di Gerusalemme conformemente alle linee generali delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale relative alla partizione della Palestina. Comunque, il tracciato delle frontiere come indicato nella parte II del piano, dovrà essere modificato in modo tale che in via generale i territori dei villaggi non siano divisi da linee di frontiera fra i due stati , se non è necessario per motivi pressanti.

4. La Commissione, dopo essersi consultata coi partiti democratici e con altre organizzazioni pubbliche degli Stati arabo ed ebraico, designerà e insedierà, il più velocemente possibile, in ogni Stato un Consiglio provvisorio di governo. Le attività dei Consigli provvisori di governo, sia quello arabo che quello ebraico, verranno esercitate sotto la direzione generale della Commissione.

Se entro il 1 di Aprile 1948 non si è potuto designare un Consiglio provvisorio di governo per uno o l’altro Stato, o se questo Consiglio, una volta istituito non può assumere le proprie funzioni, la Commissione ne informerà il Consiglio di Sicurezza affinché prenda nei confronti di questo Stato, le misure che riterrà appropriate, e informando il Segretario Generale per la comunicazione ai Membri delle Nazioni Unite.

5. Durante il periodo di transizione i Consigli provvisori di governo , soggetti alle disposizioni di queste raccomandazioni, ed operativi sotto la direzione della Commissione, avranno autorità completa nelle zone sotto il loro controllo, compresa l’autorità in materia di immigrazione e di regolamento fondiario.

6. Il Consiglio Provvisorio di governo di ciascuno Stato, operativo sotto la direzione della Commissione, riceverà progressivamente dalla Commissione piena responsabilità per l’amministrazione di quello Stato nel periodo tra il termine del Mandato e lo stabilimento dell’indipendenza del detto Stato.

7. La Commissione dopo la formazione dei Consigli provvisori di governo sia dello Stato arabo che di quello ebraico, darà loro il mandato per procedere alla creazione degli organi amministrativi governativi centrali e locali.

8. Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato recluterà, nel più breve tempo possibile, una milizia armata dai residenti di quello Stato, sufficientemente numerosa per mantenere l’ordine interno e per prevenire incidenti di frontiera. In ciascuno Stato questa milizia armata sarà operativamente sotto il comando di ufficiali ebrei o arabi residenti in quello Stato, ma il controllo generale politico e militare, compresa la scelta dell’Alto Comandante saranno esercitati dalla Commissione.

9. Il Consiglio provvisorio di governo di ogni Stato organizzerà non più tardi di due mesi dopo il ritiro delle forze armate della Potenza mandataria le elezioni per l’Assemblea Costituente, elezioni che dovranno essere conformi ai principi democratici.

In ciascuno Stato i regolamenti elettorali verranno stabiliti dal Consiglio provvisorio di governo ed approvati dalla Commissione. Potranno partecipare a queste elezioni in ogni Stato tutte le persone sopra i diciott’anni di età che saranno: (a) cittadini palestinesi residenti nello Stato o (b) arabi ed ebrei residenti nello Stato, benchénon cittadini palestinesi, che prima di votare abbiano firmato una dichiarazione affermando espressamente la loro intenzione di diventare cittadini di tale Stato.

Arabi ed ebrei residenti nella Città di Gerusalemme che hanno firmato una dichiarazione d’intenti di diventare cittadini – gli arabi cittadini dello Stato arabo e gli ebrei cittadini dello Stato ebraico – avranno il diritto di voto rispettivamente nello Stato arabo e nello Stato ebraico.

Le donne avranno il diritto di voto e saranno eleggibili nelle Assemblee Costituenti.

Durante il periodo di transizione nessun ebreo potrà stabilire la propria residenza nel territorio del proposto Stato arabo, e nessun arabo potrà stabilire la propria residenza nel territorio del proposto Stato ebraico, eccetto col permesso speciale della Commissione.

10 L’Assemblea Costituente di ciascuno Stato redigerà una costituzione democratica per il suo Stato e sceglieràun governo provvisorio per succedere al Consiglio Provvisorio di Governo designato dalla Commissione. Le costituzioni degli Stati dovranno comprendere le clausole enunciate nei capitoli 1 e 2 della Dichiarazione nella sezione C prevista qui sotto, ed includeranno tra gli altri dei provvedimenti per:

(a) Lo stabilimento in ciascuno Stato di un corpo legislativo eletto a suffragio universale e a scrutinio segreto, sulla base della rappresentanza proporzionale, ed un organo esecutivo responsabile riguardo al corpo legislativo;

(b) La risoluzione con mezzi pacifici di tutte le dispute internazionali in cui lo Stato potrebbe essere coinvolto, in un modo tale da non mettere in pericolo la pace e sicurezza internazionali e la giustizia;

  1. L’accettazione dell’obbligo dello Stato di astenersi nelle sue relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza nei confronti dell’integrità territoriale o dell’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualsiasi altra maniera in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite;

(d) La garanzia senza discriminazioni a tutte le persone della parità di diritti in materia civile, politica, economica e religiosa, ed il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nelle pubblicazioni di ogni tipo e nelle riunione pubbliche;

(e) La garanzia della libertà di transito e visita per tutti i residenti e cittadini dell’altro Stato in Palestina e nella Città di Gerusalemme, fatte salve le considerazioni di sicurezza nazionale, a condizione che ciascuno Stato eserciti il controllo della residenza all’interno delle proprie frontiere.

  1. La Commissione nominerà una commissione economica preparatoria di tre membri incaricata di concludere ogni accordo possibile per realizzare la cooperazione economica, con lo scopo della creazione prima possibile dell’Unione economica e del Consiglio economico misto, come previsto più sotto nella sezione D .

  2. Durante il periodo che trascorrerà tra l’adozione delle raccomandazioni sulla questione della Palestina da parte dell’Assemblea Generale e il termine del Mandato, la Potenza mandataria in Palestina manterrà la piena responsabilità nelle zone da cui non abbia ritirato le sue forze armate. La Commissione assisteràla Potenza mandataria nell’abbandono di queste funzioni. In modo simile la Potenza mandataria collaborerà con la Commissione nell’adempimento delle proprie funzioni.

  3. Con l’intento di assicurare che ci sia continuità nel funzionamento dei servizi amministrativi e che, col ritiro delle forze armate della Potenza mandataria , l’intera amministrazione sia rispettivamente nella responsabilità dei Consigli provvisori e del Consiglio economico misto, operanti rispettivamente sotto la Commissione, ci sarà un trasferimento progressivo di responsabilità, dal Potere mandatario alla Commissione, per tutte le funzioni di governo, compresa quella del mantenimento dell’ordine pubblico nelle zone da cui le forze del Potere mandatario siano state ritirate.

  4. La Commissione sarà guidata nelle sue attività dalle raccomandazioni dell’Assemblea Generale e dalle istruzioni che il Consiglio di Sicurezza riterrà necessario emettere. Le misure prese dalla Commissione, nel quadro delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale, avranno effetto immediato , a meno che la Commissione non abbia ricevuto precedentemente istruzioni contrarie dal Consiglio di Sicurezza. La Commissione presenterà al Consiglio di Sicurezza dei rapporti periodici mensili o se opportuno piùfrequentemente sulla situazione,.

  5. La Commissione presenterà contemporaneamente il suo rapporto finale alla prossima sessione ordinaria dell’Assemblea generale ed al Consiglio di sicurezza.

C. DICHIARAZIONE

Anteriormente al riconoscimento dell’Indipendenza il governo provvisorio di ciascuno Stato proposto indirizzerà all’Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione che, fra le altre, dovrà contenere le seguenti clausole;

Disposizione generale

Le stipulazioni contenute nella dichiarazione sono riconosciute come leggi fondamentali dello Stato.

Nessuna legge, regolamento o azione ufficiale potrà contraddire, opporsi o essere d’ostacolo a queste stipulazioni e nessuna legge, regolamento o azione ufficiale potrà prevalere su di esse.

Capitolo 1

Luoghi Santi, palazzi e siti religiosi

  1. Diritti esistenti rispetto a luoghi santi e palazzi e siti religiosi non verranno negati nè compromessi.

  2. 2. Per quanto riguarda i luoghi santi verrà garantita la libertà di accesso, visita e transito, conformemente a diritti esistenti, a tutti i residenti e cittadini dell’altro Stato e della Città di Gerusalemme, come pure agli stranieri, senza distinzione di nazionalità, fatti salvi i requisiti di sicurezza nazionale, ordine pubblico e decoro.

In modo simile verrà garantita la libertà di culto in conformità ai diritti esistenti, tenendo conto del mantenimento dell’ordine pubblico e del decoro.

    1. I luoghi santi e i palazzi o siti religiosi verranno preservati. Nessuna azione che potrebbe in qualsiasi modo compromettere il loro carattere sacro sarà permessa. Se, in qualsiasi momento, sembri al Governo che un luogo santo particolare, un palazzo o sito religioso abbia bisogno di riparazioni urgenti, il Governo potrà invitare la comunità o le comunità interessate ad effettuare tali riparazioni. Il Governo stesso potrà effettuarle le riparazioni a spese della comunità o delle comunità interessate, se nessuna azione venisse intrapresa entro tempi ragionevoli dalla richiesta.

  1. 4. Nessuna tassa verrà imposta riguardante qualsiasi luogo santo, palazzo o sito religioso, che, erano esenti da tassazione nel momento della creazione dello Stato.

Nessun cambiamento verrà applicato nell’incidenza della tassazione che comporterebbe una discriminazione tra i proprietari o gli occupanti di luoghi santi, palazzi o siti religiosi, o che metterebbero tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole, rispetto all’incidenza generale della tassazione, esistente al momento dell’adozione delle raccomandazioni dell’Assemblea.

  1. 5. Il Governatore della Città di Gerusalemme avrà il diritto di decidere se le disposizioni della Costituzione dello Stato rispetto ai luoghi santi, palazzi e siti religiosi nei confini dello Stato ed i diritti religiosi appartenenti ad essi, vengono correttamente applicati e rispettati, e di prendere decisioni sulla base di diritti esistenti in caso di dispute che potrebbero manifestarsi tra le differenti comunità religiose o fra i riti di una comunità religiosa in relazione con tali luoghi, palazzi e siti. Dovrà ricevere piena collaborazione e godrà dei privilegi ed immunità necessarie per l’adempimento delle sue funzioni nello Stato.

Capitolo 2

Diritti religiosi e diritti delle minoranze

1. La libertà di coscienza ed il libero esercizio di tutte le forme di culto, compatibilmente col mantenimento dell’ordine pubblico e dei principi morali, verranno garantiti a tutti.

2. Nessuna discriminazione di qualunque tipo verrà fatta tra gli abitanti su base di razza, religione, lingua, o sesso.

3.Tutte le persone sotto la giurisdizione dello Stato avranno uguale diritto alla protezione delle leggi.

  1. Il diritto familiare tradizionale e lo status personale delle varie minoranze ed i loro interessi religiosi, comprese le fondazioni , verranno rispettati.

  2. Nessuna misura verrà presa, eccetto quanto potrà essere necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico ed il buon governo, per impedire o per interferire con le iniziative delle istituzioni religiose o caritatevoli di tutte le fedi, o per discriminare qualsiasi rappresentante o membro di queste istituzioni in ragione della sua religione o nazionalità.

  1. Lo Stato assicurerà l’educazione primaria e secondaria adeguata per le minoranze arabe ed ebraiche rispettivamente, nella propria lingua e conformemente alle proprie tradizioni culturali. Il diritto di ciascuna comunità a mantenere le proprie scuole per l’istruzione e l’educazione dei propri membri nella propria lingua, a condizione che queste comunità si conformino alle prescrizioni generali sull’educazione pubblica che lo Stato possa imporre, non verrà negato  compromesso. Gli Istituti educativi esteri continueranno con le loro attività sulla base dei diritti esistenti.

  1. Nessuna restrizione verrà imposta a qualunque cittadino dello Stato all’uso libero di qualsiasi lingua nelle relazioni personali, nel commercio, nella religione, nella stampa, o nelle pubblicazioni di ogni genere o nelle riunioni pubbliche.

  2. Nessun esproprio di terreno in possesso di un arabo nello Stato ebraico (di un ebreo nello Stato arabo) sarà permesso, eccetto per scopi pubblici. In tutti i casi di esproprio il proprietario verrà indennizzato interamente e anticipatamente al tasso fissato dalla Corte Suprema.

[1 La seguente disposizione verrà aggiunta alla dichiarazione concernente lo Stato ebraico: “Nello Stato ebraico mezzi adeguati verranno dati ai cittadini di lingua araba per l’utilizzo della loro lingua, sia parlata che scritta, nella legislatura, nei tribunali e nell’amministrazione.”

2 Nella dichiarazione concernente lo Stato arabo, le parole “da un arabo nello Stato ebraico” saranno sostituite dalle parole “da un Ebreo nello Stato arabo “.

Capitolo 3

Cittadinanza, convenzioni internazionali ed obblighi finanziari

  1. Cittadinanza. I cittadini palestinesi residenti in Palestina all’esterno della Città di Gerusalemme, e gli arabi ed ebrei che, senza avere la cittadinanza palestinese, siano residenti in Palestina all’esterno della Città di Gerusalemme, diventeranno, in seguito al riconoscimento dell’indipendenza, cittadini dello Stato in cui sono residenti e godranno di tutti i diritti civili e politici. Le persone al di sopra dei diciott’anni potranno scegliere, entro un anno dalla data di riconoscimento dell’indipendenza dello Stato in cui sono residenti, la cittadinanza dell’altro Stato, ben inteso che nessun arabo residente nella zona del proposto Stato arabo avrà il diritto di scegliere la cittadinanza nel proposto Stato ebraico, e nessun ebreo residente nel proposto Stato ebraico avrà il diritto di scegliere la cittadinanza nel proposto Stato arabo. Ogni persona che eserciterà questo diritto d’opzione sarà censita come optante anche per la moglie e i figli sotto i diciott’anni.

Gli arabi residenti nella zona del proposto Stato ebraico e gli ebrei residenti nella zona del proposto Stato arabo che hanno firmato una dichiarazione d’intenti di scelta della cittadinanza dell’altro Stato, avranno il diritto di votare nelle elezioni per l’Assemblea costituente di quello Stato, ma non nelle elezioni per l’Assemblea costituente dello Stato in cui sono residenti.

  1. Convenzioni internazionali. (a) Lo Stato sarà legato da tutti gli accordi e convenzioni internazionali, sia generali che specifici, in cui la Palestina è diventata parte. Questi accordi e convenzioni saranno rispettati dallo Stato durante tutto il periodo per cui siano stati stabiliti, fatto salvo ogni diritto di denuncia che sia previsto da tali accordi.

(b) Qualsiasi disputa riguardante l’applicabilità e validità continua di convenzioni o trattati internazionali, firmati dalla Potenza mandataria o a cui quest’ultima abbia aderito, per conto della Palestina, verrà sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia, conforme alle disposizioni dello Statuto della Corte.

  1. Obblighi finanziari. (a) Lo Stato rispetterà ed adempierà tutti gli obblighi finanziari di qualunque tipo, assunti per conto della Palestina dalla Potenza mandataria durante l’esercizio del Mandato e riconosciuti dallo Stato. Questo provvedimento include il diritto dei funzionari della pubblica amministrazione a pensioni, compensi, o premi.

b) Lo Stato adempirà a quegli obblighi applicabili all’intera Palestina, partecipando al Consiglio economico misto; assolvendo individualmente a quelli che, applicabili agli Stati, possono essere equamente divisi fra di loro.

c) Sarà fondata una Corte per le rivendicazioni, collegata al Consiglio economico misto e composta da un membro nominato dalle Nazioni Unite, un rappresentante del Regno Unito ed un rappresentante dello Stato interessato. Qualunque disputa tra il Regno Unito e lo Stato riguardante rivendicazioni non riconosciute da quest’ultimo, sarà sottoposta alla Corte

(d) Licenze commerciali riguardanti qualsiasi parte della Palestina concesse precedentemente all’adozione della risoluzione dall’Assemblea generale, saranno valide nel rispetto dei contratti , a meno che non vengano modificate con accordi fra il licenziatario e lo Stato.

CAPITOLO 4

Disposizioni varie

  1. Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 della dichiarazione verranno garantiti dalle Nazioni Unite, e nessuna modifica sarà fatta in essi senza l’assenso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ogni membro delle Nazioni Unite avrà il diritto di porre all’attenzione dell’Assemblea generale qualsiasi violazione o rischio di violazione di qualunque di queste disposizioni, e l’Assemblea generale potrà in conseguenza presentare le raccomandazioni che riterrà opportune alle circostanze.

2. Qualsiasi disputa riguardante l’applicazione o l’interpretazione di questa dichiarazione verrà riferita, a richiesta di una delle parti, alla Corte internazionale di Giustizia, a meno che le parti non concordino di stabilire un accordo in altro modo.

  1. UNIONE ECONOMICA E TRANSITO

  1. Il Consiglio provvisorio governativo di ciascuno Stato sottoscriverà un impegno riguardante l’Unione economica e al transito. Il testo di quest’impegno verrà redatto dalla Commissione prevista nella sezione B, paragrafo 1, utilizzando nella misura più ampia possibile i consigli e la collaborazione delle organizzazioni rappresentative e delle istituzioni di ciascuno degli Stati proposti. Questo accordo comprenderà disposizioni per lo stabilimento di un’Unione economica della Palestina e regoleràugualmente anche altre questioni di interesse comune. Se i Consigli provvisori governativi, il 1 di Aprile 1948 non avranno firmato l’impegno , sarà la Commissione che promulgherà l’impegno stesso.

L’Unione Economica della Palestina

  1. Gli obbiettivi dell’Unione Economica della Palestina saranno:

a) Un’unione doganale;

b) Un sistema monetario comune che preveda un singolo tasso di cambio con l’estero;

c) L’amministrazione nell’interesse comune e su base non discriminatoria di ferrovie, autostrade comuni ai due Stati; servizi postali, telefonici e telegrafici, e porti ed aeroporti partecipanti agli scambi e commerci internazionali;

d) Lo sviluppo economico congiunto, specialmente riguardante l’irrigazione, la bonifica delle terre e la conservazione del suolo;

(e) L’accesso per entrambi gli Stati e per la Città di Gerusalemme all’acqua e alle fonti di energia su base non discriminatoria.

  1. Verrà creato un Consiglio economico misto, composto da tre delegati di ciascuno dei due Stati e tre membri stranieri, nominati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. I membri stranieri verranno nominati inizialmente per un termine di tre anni; eserciteranno le loro funzioni a titolo individuale e non in quanto rappresentanti di Stati.

4. Le funzioni del Consiglio economico misto saranno la messa in opera, direttamente o attraverso delega, delle misure necessarie per realizzare gli obbiettivi dell’Unione Economica. Sarà investito di tutti i poteri di organizzazione ed amministrazione necessari per l’adempimento delle sue funzioni.

5. Gli Stati si impegneranno a rendere effettive le decisioni del Consiglio economico misto. Le decisioni del Consiglio verranno prese a maggioranza.

6. Nel caso della mancata azione necessaria da parte di uno Stato, il Consiglio potrà, con il voto positivo di sei membri, decidere di trattenere una porzione congrua di parte delle entrate doganali di cui abbia diritto lo Stato per la partecipazione all’Unione Economica. Se uno Stato dovesse insistere nella mancata collaborazione, il Consiglio potrà decidere con un voto a maggioranza semplice di prendere ulteriori sanzioni ritenute appropriate, compreso l’utilizzo dei fondi che sono stati trattenuti.

      1. Rispetto allo sviluppo economico, le funzioni del Consiglio saranno la pianificazione, la ricerca e lo stimolo di progetti comuni di sviluppo, ma non realizzerà tali progetti se non con l’assenso di entrambi gli Stati e della Città di Gerusalemme, nel caso in cui Gerusalemme siadirettamente coinvolta nel progetto di sviluppo.

      1. Rispetto al sistema monetario comune, le valute circolanti nei due Stati e nella Città di Gerusalemme saranno emesse sotto il controllo del Consiglio economico misto, che saràl’unica autorità emettente e che determinerà le riserve da conservare a garanzia di tali valute.

  1. Per quanto possa permettere il paragrafo 2 (b) più sopra, ciascuno Stato potrà possedere la propria banca centrale, controllare la propria politica fiscale e di credito, le regole e spese di cambio con l’estero, la concessione di licenze per l’importazione, e potrà condurre operazioni finanziarie internazionali sulla base del proprio credito personale.

Durante i primi due anni dopo il termine del Mandato, il Consiglio economico misto disporrà dell’autorità per prendere le misure necessarie per assicurare che – nella misura in cui le entrate dello scambio con l’estero dei due Stati in prodotti e servizi lo permettano, e a condizione che ciascuno Stato prenda le misure appropriate per conservare le proprie risorse in divise straniere – ciascun Stato abbia a disposizione per un periodo di dodici mesi una somma in divise straniere sufficiente per garantire la fornitura di una quantità di prodotti di importazione e servizi per il consumo nel suo territorio che sia equivalente alla quantità di tali prodotti e servizi consumati in quel territorio durante il periodo di dodici mesi concluso il 31 Dicembre 1947.

  1. Tutti i poteri decisionali economici non conferiti specificamente al Consiglio economico misto, sono riservati a ciascuno Stato.

  1. Sarà prevista una tariffa doganale comune con libertà di commercio totale tra gli Stati, e tra gli Stati e la Città di Gerusalemme.

  1. Le tabelle tariffarie saranno redatte da una Commissione tariffaria, composta da delegati di ognuno degli Stati in numero uguale, e verranno sottoposte al Consiglio economico misto per l’approvazione tramite voto a maggioranza. In caso di disaccordo nella Commissione tariffaria, il Consiglio economico misto arbitrerà i punti di divergenza. Nel caso in cui la Commissione tariffaria non riuscisse a stabilire una tariffaentro una data stabilita , il Consiglio economico misto determinerà le tabelle tariffarie.

  1. Le voci seguenti saranno prioritariamente a carico delle entrate doganali e delle altre entrate ordinarie del Consiglio economico misto:

(a) Le spese del servizio doganale e delle attività degli altri servizi comuni;

(b) Le spese amministrative del Consiglio economico misto;

  1. Gli obblighi finanziari dell’Amministrazione della Palestina, composti da:

(i) Il servizio di copertura del debito pubblico;

  1. Le somme dovute per le pensioni che vengono pagate adesso pagabili in futuro, in conformità al regolamento e nella misura prevista dal paragrafo 3 del capitolo 3 qui sopra..

  1. Dopo che questi obblighi saranno stati adempiuti per intero, le eccedenze delle entrate dai servizi della dogana e di altri servizi in comune saranno ripartite nella maniera seguente: non meno del 5 per cento e non più del 10 per cento alla Città di Gerusalemme, il residuo verrà attribuito equamente a ciascuno Stato dal Consiglio economico misto, con lo scopo di mantenere un livello sufficiente ed idoneo di governo e dei servizi sociali in ciascuno Stato, escludendo la possibilità che la quota di uno dei due Stati superi la cifra dei contributi di quello Stato alle entrate dell’Unione economica per più di circa quattro milioni di sterline l’anno. La cifra assegnata potrà essere corretta dal Consiglio comparando il livello dei prezzi a quelli prevalenti al momento della fondazione dell’Unione. Dopo cinque anni, i principi della distribuzione delle entrate comuni potranno essere revisionati dal Consiglio economico misto secondo considerazioni d’equità.

15. Tutte le convenzioni e trattati internazionali relativi alle tariffe doganali, come ai servizi di comunicazione sotto la giurisdizione del Consiglio economico misto, verranno firmati da entrambi gli Stati. In queste materie, i due Stati saranno tenuti ad agire secondo il voto maggioritario del Consiglio economico misto.

16. Il Consiglio economico misto si sforzerà di ottenere per le esportazioni dalla Palestina un accesso equo ed uguale ai mercati mondiali.

17. Tutte le imprese gestite dal Consiglio economico misto dovranno pagare degli stipendi giusti su base uniforme.

Libertà di transito e visita

  1. L’accordo includerà delle disposizioni che garantiscano la libertà di transito e di visita per tutti i residenti o cittadini di entrambi gli Stati e della Città di Gerusalemme, soggetti a considerazioni di sicurezza; dando per inteso che ciascuno Stato e la Città assumeranno il controllo dei residenti all’interno dei rispettivi territori.

Denuncia, modifica ed interpretazione dell’accordo

  1. L’accordo e qualsiasi trattato che ne possa seguire sarà valido per un periodo di dieci anni. Continuerà ad essere valido fino alla denuncia da una delle parti , la denuncia sarà effettiva trascorsi due anni.

20. Durante il periodo iniziale decennale, l’accordo e qualsiasi trattato conseguente, non può essere modificato, se non col consenso di entrambi le parti e con l’approvazione dell’Assemblea generale.

21. Qualsiasi conflitto relativo all’applicazione o all’interpretazione dell’accordo e di qualsiasi trattato che ne sia la conseguenza verrà rinviato, a richiesta di una delle parti, alla Corte internazionale di Giustizia, a meno che le parti non consentano ad altro modo per raggiungere un accordo.

E. BENI MOBILI ED IMMOBILI

  1. I beni mobili del Governo della Palestina verranno assegnati agli Stati arabo ed ebraico e alla Città di Gerusalemme su base equa di ripartizione. La ripartizione dovrà essere effettuata dalla Commissione delle Nazioni Unite a cui è stato fatto riferimento nella sezione B, paragrafo 1, più sopra. I beni immobili diventeranno proprietà del governo del territorio in cui sono situati.

  1. Durante il periodo dalla nomina della Commissione delle Nazioni Unite e al termine del Mandato, la Potenza mandataria si consulterà, per tutte le operazioni importanti, con la Commissione in merito a qualsiasi misura che potesse riguardare la liquidazione, la collocazione o l’ipoteca degli averi del Governo della Palestina, come le eccedenze del Tesoro, i prodotti delle emissioni di obbligazioni del Governo, le terre demaniali o qualsiasi altro avere.

F. AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Quando l’indipendenza dello Stato arabo oppure dello Stato ebraico, come previsto in questo piano, saràdivenuta effettiva, e la dichiarazione e l’accordo, come previsti in questo piano, saranno stati sottoscritti da uno o l’altro di questi Stati, sarà conveniente esaminare con benevolenza la sua domanda d’ammissione come membro nelle Nazioni Unite, conformemente all’Articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

SECONDA PARTE

Frontiere

A. LO STATO ARABO

La zona dello Stato arabo nella Galilea occidentale è limitata all’ovest dal Mediterraneo, e al Nord dalla frontiera del Libano da Ras en Naqura fino ad un punto al nord di Saliha. Da là la frontiera procede verso il sud, inglobando la parte costruita di Saliha nello Stato arabo, per congiungersi col punto più meridionale di questo villaggio. Da là segue la linea confinante occidentale dei villaggi di Alma, Rihaniya e Teitaba, poi seguendo la linea confinante settentrionale del Villaggio Meirun per raggiungere la linea confinante della sub-distretto di Acra-Safad. Segue questa linea fino ad un punto ad occidente del Villaggio Es Sammu’i e la raggiunge al punto più settentrionale di Farradiya. Da là segue la linea confinante del sub-distretto verso la strada da Acra a Safad. Da qua segue la frontiera occidentale del Villaggio Kafr I’nan, finchè raggiunga la linea confinante della sub-distretto Tiberiade-Acra, passando all’ occidente dell’incrocio della strada da Acra a Safad e quella

[1 Le linee di confine descritte nella parte II sono indicate nell’Annesso A. La mappa di base usata per tracciare e descrivere questo confine è “Palestine 1:250.000” pubblicata dal Survey of Palestine, 1946. La mappa alla quale si riferisce il testo è opera dei servizi geografici britannici, noi rispetteremo l’ortografia inglese dei nomi di luogo che non siano universalmente conosciuti.]

da Lubiya a Kafr I’nan. Dall’angolo sud-occidentale del villaggio Kafr I’nan, la linea confinante

segue la frontiera occidentale del sub-distretto di Tiberiade fino ad un punto vicino alla linea confinante tra i villaggi di Maghar ed Eilabun, e poi allargandosi verso occidente per includere tanto della parte orientale della pianura di Battuf, quanto sia necessario per il bacino idrico proposto dall’Agenzia ebraica per l’irrigazione di terreni nel sud e nel est. Il confine si riunisce con la frontiera sub-distrettuale di Tiberiade in un punto sulla strada da Nazareth a Tiberiade al sud-est della zona costruita di Tur’an; da là corre verso il Sud, prima seguendo la frontiera sub-distrettuale, e poi passando tra la Scuola Agraria di Kadoorie e Monte Tabor, fino ad un punto direttamente nel sud, alla base di Monte Tabor. Da qua corre direttamente verso occidente, in parallelo con la linea 230 della griglia, verso l’angolo nord-est della campagna di Tel Adashim. Poi corre all’ angolo nord-occidentale di questi terreni, da dove gira verso sud ed ovest in modo da includere nello Stato arabo le fonti di Nazareth nel villaggio di Yafa. Quando raggiunge Ginneiger, segue i confini orientali, settentrionali ed occidentali della campagna di questo villaggio verso il suo angolo sud-occidentale, da dove procede in una linea dritta sino ad un punto sulla ferrovia Haifa-Mula sul confine tra i villaggi di Sarid ed El Mujeidil. Questo è il punto d’incrocio. La frontiera sud-occidentale della zona dello Stato arabo nella Galilea va dritta da questo punto, passando in direzione settentrionale lungo i confini orientali di Sarid e Gevat, verso l’angolo nord-orientale di Nahalal, procedendo poi attraverso la terra di Kefar ha Horesh sino ad un punto centrale sul confine meridionale del villaggio di ‘Ilut, da là verso occidente lungo quel confine di villaggio alla frontiera orientale di Beit Lahm, da là in direzione settentrionale e nord-orientale lungo la sua frontiera all’angolo nord-orientale di Waldheim e poi verso nord-ovest attraverso la campagna di Shafa ‘Amr sino all’angolo sud-orientale di Ramat Yohanan. Da qua corre in linea dritta in direzione nord-nord-est sino ad un punto sulla strada Shafa ‘Amr-Haïfa, all’ovest del suo incrocio con la strada ad I’Billin. Da là procede verso nord-est sino ad un punto sul confine meridionale di I’Billin, situato all’ovest della strada I’Billin-Birwa. Da là, lungo quel confine fino al suo punto più occidentale, dove gira in direzione settentrionale, segue attraverso la campagna di Tamra sino all’angolo più a nord-ovest, lungo il confine occidentale di Julis finchè raggiunga la strada Acra-Safad. Poi corre in direzione occidentale, lungo il lato sud della strada Safad-Acra al confine del distretto Galilea-Haifa, da qual punto segue quel confine fino al mare. Il confine della terra collinare di Samaria e Giudea comincia sul fiume Giordano al Wadi Malih al sud-est di Beisan, e corre dritto verso occidente per incontrarsi con la strada Beisan-Jerico, e poi segue il lato ovest di quella strada in direzione nord-occidentale all’incrocio dei confini dei sub-distretti di Beisan, Nablus, e Jenin. Da quel punto segue il confine del sub-distretto Nablus-Jenin verso occidente per una distanza di circa tre chilometri, e poi gira verso il nord-ovest, passando ad est rispetto alle zone costruite dei villaggi di Jalbun e Faqqu’a, al confine dei sub-distretti di Jenin e Beisan in un punto a nord-est di Nuris. Da là procede prima in direzione nord-occidentale sino ad un punto direttamente al nord della zona costruita di Zir’in, poi verso ovest sino alla ferrovia Afula-Jenin, e da là verso nord-ovest lungo la linea circoscrizionale al punto dell’incrocio sulla ferrovia Hejaz. Da qua il confine va in direzione sud-occidentale, includendo la zona costruita ed una parte dei terreni del villaggio di Kh.Lid nello Stato arabo per attraversare la strada Haïfa-Jenin in un punto del confine distrettuale tra Haïfa e Samaria a occidente di El Mansi. Segue questo confine sino al punto più meridionale del villaggio di El Buteimat. Da qua segue i confini settentrionali e orientali del villaggio di Ar’ara, riunendosi col confine distrettuale di Haïfa-Samaria in Wadi’Ara, e da là procedendo in direzione sud-sud-ovest in una linea approssimativamente dritta, congiungendosi col confine occidentale di Qaqun verso un punto ad est della linea ferroviaria sul confine orientale del villaggio di Qaqun. Da qua corre lungo la ferrovia per una certa distanza verso oriente sino ad un punto appena a est della stazione ferroviaria di Tulkarm. Da là il confine segue una linea a metà tra la ferrovia e la strada Tulkarm-Qalqiliya-Jaljuliya e Ras el Bin sino ad un punto appena a est della stazione di Ras el Ein, da dove procede lungo la ferrovia per un po’ di distanza verso oriente, sino al punto sulla linea ferroviaria al sud dell’incrocio delle linee Haïfa-Lydda e Beit-Nabala, da dove procede lungo il confine dell’aeroporto di Lydda verso il suo angolo sud-occidentale, e da là in direzione sud-occidentale sino ad un punto appena a ovest della zona costruita di Abu el Fadil, sino al angolo nord-orientale dei terreni di Beer Ya’ Aqov. ( La linea confinante dovrebbe essere marcata in modo da permettere l’accesso diretto dallo Stato arabo all’aeroporto). Da là la linea confinante segue le frontiere occidentali e meridionali del villaggio Ramle, sino all’angolo nord-orientale del villaggio El Na’ana, e poi in una linea dritta sino al punto più meridionale di El Barriya, lungo il confine orientale di quel villaggio, ed il confine meridionale del villaggio ‘Innaba. Da là gira verso il nord per seguire il lato meridionale della strada Jaffa-Gerusalemme fino ad El Qubab, da dove segue la strada per il confine di Abu Shusha. Corre lungo i confini orientali di Abu Shusha, Seidun, Hulda, verso il punto più meridionale di Hulda, ed in seguito verso occidente in linea dritta all’angolo nord-orientale di Umm Kalkha, per poi seguire i confini settentrionali di Umm Kalkha, Qazaza ed i confini settentrionali ed occidentali di Mukhezin al confine del distreto di Gaza e da là corre attraverso le campagne di El Mismiya, El Kabira e Yasur fino al punto meridionale dell’incrocio, che è a metà tra le zone costruite di Yasur e Batani Sharqi. Dal punto meridionale dell’incrocio le linee confinanti corrono in direzione nord-occidentale tra i villaggi di Gan Yavne e Barqa verso il mare in un punto a metà strada tra Nabi Yunis e Minat el Qila, e verso sud-est sino ad un punto a occidente di Qastina, da dove gira in direzione sud-occidentale, passando a oriente delle zone costruite di Es Sawafir, Esh Sharqiya ed Ibdis. Dall’angolo sud-orientale del villaggio di Ibdis corre sino ad un punto a Sud-ovest della zona costruita di Beit ‘Affa, attraversando la strada Hebron-El Majdal giusto fino ad occidente della zona costruita di Iraq Suweidan. Poi procede in direzione meridionale lungo il confine occidentale del villaggio El Faluja al confine sub-distrettuale di Beersheba. Poi corre attraverso le terre tribali di ‘Arab el Jubarat sino ad un punto sul confine tra i sub-distretti di Beersheba ed Hebron al nord di Kh.Khuweilifa, da dove procede in direzione sud-occidentale sino ad un punto sulla strada principale tra Beersheba e Gaza, a due chilometri a Sud-ovest del paese. Poi gira verso Sud-est per raggiungere Wadi Sab’ sino ad un punto situato ad un chilometro al suo occidente. Da qua gira verso il nord-est e procede lungo Wadi Sab’ e lungo la strada Beersheba-Hebron per una distanza di un chilometro, quando gira in direzione orientale e corre in linea dritta a Kh.Kuseifa per unirsi con il confine sub-distrettuale di Beersheba-Hebron. Poi segue il confine Beersheba-Hebron in direzione orientale sino ad un punto al nord di Ras Ez Zuweira, staccandosene soltanto per passare attraverso la base del saliente tra le linee di griglia verticali 150 e 160.

A circa cinque chilometri al nord-est da Ras Ez Zuweira gira verso il nord, escludendo dallo Stato arabo una striscia di territorio lungo la costa del mar Morto di non più di sette chilometri di profondità fino ad Ein Geddi, dove gira direttamente verso l’est per unirsi con la frontiera Transgiordana nel mar Morto.

Il confine settentrionale della sezione araba della pianura costiera corre da un punto tra Minat el Qila e Nabi Yunis, passando tra le zone costruite di Gan Yavne e Barqa fino al punto di incrocio. Da qua gira in direzione sud-occidentale, attraversando le terre di Batani Sharqi, lungo il confine orientale delle terre di Beit Daras e le terre di Julis, lasciando le zone costruite di Batan Sharqi e Julis a occidente, fino all’angolo nord-occidentale delle terre di Beit Tima. Da là corre a est di El Jiya, attraverso le campagne di El Barbara lungo i confini orientali dei villaggi di Beit Jirja, Deir Suneid e Dimra. Dall’angolo sud-orientale di Dimra il confine attraversa le terre di Beit Hanun, lasciando le proprietà ebraiche di Nir-Am. Dall’angolo sud-orientale di Beit Hanun la linea corre verso sud-ovest sino ad un punto a Sud della linea di griglia orizzontale 100, poi gira verso nord-ovest per due chilometri, girando di nuovo in direzione sud-occidentale e continuando in linea quasi dritta fino all’angolo nord-occidentale della campagna di Kirbet Ikhza’a. Da qua segue il confine di questo villaggio sino al suo punto più meridionale. Poi corre in direzione meridionale lungo la linea di griglia verticale 90 fino alla sua unione con la linea di griglia orizzontale 70. Poi gira in direzione sud-orientale verso Kh.el Ruheiba e poi procede in direzione meridionale verso un punto conosciuto come Al Baha, dopodiché attraversa la strada principale Beersheba-El ‘Auja a ovest di Kh. El Mushrifa. Da là si unisce con Wadi El Zaiyatin, appena ad ovest di El Subeita. Da là gira verso nord-est e poi verso sud-est, seguendo questo wadi, e passa verso l’est di ‘Abda per unirsi con Wadi Nafkh. Poi si allarga verso sud-ovest lungo Wadi Nafkh, Wadi Ajrim e Wadi Lassan fino al punto dove Wadi Lassan attraversa la frontiera egiziana.

La zona dell’enclave arabo di Jaffa consiste in quella parte della zona di pianificazione urbanistica di Jaffa che si trova a ovest dei quartieri ebraici posizionati a Sud di Tel-Aviv, ad ovest del prolungamento della via Herzl fino al suo incrocio con la strada Jaffa-Gerusalemme, verso il sud-ovest della sezione della strada Jaffa-Gerusalemme situata a sud-est di quell’incrocio, a occidente delle terre di Miqve Yisrael, a nord-ovest della zona municipale locale di Holon sino a nord della linea che connette l’angolo nord-occidentale di Holon con l’angolo nord-orientale della zona municipale di Bat Yam ed a nord della zona municipale di Bat Yam. La questione del quartiere Karton verrà risolta dalla Commissione sui confini, tenendo conto, tra altre considerazioni, l’auspicabilità di includere il numero più piccolo possibile di abitanti arabi ed il numero piùalto possibile di abitanti ebraici nello Stato ebraico.

B. LO STATO EBRAICO

Il settore nord-orientale dello Stato ebraico (la Galilea orientale) confina a nord e ad ovest con la frontiera libanese e ad est con le frontiere della Siria e della Transgiordania. Comprende la totalità del Bacino di Hula, il lago di Tiberiade, il totale del sub-distretto di Beisan, essendo la linea confinante estesa fino alla cresta delle montagne di Gilboa ed il Wadi Malih. Da là lo Stato ebraico si estende verso nord-ovest, seguendo il confine descritto in merito allo Stato arabo.

La sezione ebraica della pianura costiera si estende da un punto tra Minat et Qila e Nabi Yunis nel sub-distretto di Gaza e include le città di Haifa e Tel-Aviv, costituendo Jaffa un enclave dello Stato arabo. La frontiera occidentale dello Stato ebraico segue il confine descritto in merito allo Stato arabo.

La zona di Beersheba include tutto il sub-distretto di Beersheba, compresi il Negeb e la parte orientale della sub-circoscrizione di Gaza, ma escludendo la città di Beersheba e quelle zone descritte in merito allo Stato arabo. Include anche una striscia di terra lungo il Mar Morto che si estende dalla linea confinante del sub-distretto Beersheba-Hebron sino ad Ein Geddi, come descritto in merito allo Stato arabo.

  1. LA CITTÀ DI GERUSALEMME

I confini della Città di Gerusalemme sono come definiti nelle raccomandazioni sulla Città di Gerusalemme. (Vedi Terza parte, Sezione B, più sotto).

TERZA PARTE

Città di Gerusalemme

A. REGIME SPECIALE

La Città di Gerusalemme sarà costituita in corpus separatum sotto regime internazionale speciale e saràamministrata dalle Nazioni Unite. Il Consiglio di tutela sarà nominato per adempiere le responsabilitàd’Autorità incaricata dell’amministrazione dalle Nazioni Unite.

B. CONFINI DELLA CITTÀ

La Città di Gerusalemme includerà l’attuale municipalità di Gerusalemme più i villaggi e le città circostanti, di cui il più orientale sarà Abu Dis; il più meridionale Betlemme; il più occidentale Ein Karim (compresa la zona costruita di Motsa); ed il più settentrionale Shu’fat, come indicato nella bozza della mappa allegata (annesso B).

C. STATUTO DELLA CITTÀ

Il Consiglio di tutela elaborerà ed approverà, entro cinque mesi dall’approvazione del presente piano, un dettagliato Statuto della Città che includerà inter alia l’essenziale delle disposizioni seguenti:

1.Meccanismo governativo; obiettivi speciali. L’Autorità Amministrativa, adempiendo i suoi obblighi amministrativi, perseguirà i seguenti obbiettivi speciali:

(a) Proteggere e preservare interessi spirituali e religiosi unici al mondo, ospitati nella Città delle tre grandi fedi monoteistiche, cristianesimo, ebraismo e islamismo; per questo scopo, assicurare che ordine e pace, e specialmente pace religiosa, regnino a Gerusalemme;

(b) Incoraggiare lo spirito di collaborazione tra tutti gli abitanti della città sia per i propri interessi, che per la promozione ed il sostegno dello sviluppo pacifico delle relazioni reciproche tra i due popoli palestinesi in tutta la Terra santa; promuovere la sicurezza, il benessere e qualsiasi misura costruttiva per lo sviluppo dei residenti, che tenga in considerazione le circostanze ed usanze speciali dei diversi popoli e delle varie comunità.

2. Governatore e personale amministrativo. Il Governatore della Città di Gerusalemme sarà nominato dal Consiglio di tutela e ad esso dovrà rispondere. Verrà selezionato sulla base di competenze particolari e senza considerazione per la nazionalità. Non sarà comunque un cittadino di uno dei due Stati palestinesi. Il Governatore rappresenterà le Nazioni Unite nella Città ed eserciterà per loro conto i poteri amministrativi, compreso lo svolgimento degli affari esterni. Sarà assistito da personale amministrativo i cui componenti saranno classificati come funzionari internazionali ai sensi del Articolo 100 della Carta e scelti nella misura del possibile fra i residenti della città e del resto della Palestina su base non discriminatoria. Un piano dettagliato per l’organizzazione dell’amministrazione della città sarà sottoposto dal Governatore al Consiglio di tutela e approvato in poco tempo da esso.

3. Autonomia locale. (a) Le suddivisioni autonome locali esistenti nel territorio della Città (villaggi, città e comuni) godranno di estesi poteri di governo ed amministrazione locali.

b) Il Governatore studierà e sottoporrà per l’esame e la decisione al Consiglio di tutela, un piano per la creazione di unità cittadine speciali comprendenti, rispettivamente, i quartieri ebraici ed arabi della Nuova Gerusalemme. Le nuove unità cittadine continueranno a far parte dell’attuale municipalità di Gerusalemme.

  1. Misure di sicurezza. (a) La città di Gerusalemme sarà demilitarizzata; la sua neutralità verrà proclamata e protetta, e nessuna formazione paramilitare, esercitazione o attività para-militare saranno autorizzate nei suoi confini.

(b) Nel caso che l’amministrazione della Città di Gerusalemme fosse ostacolata o paralizzata dalla mancanza di collaborazione o dalle ingerenze di uno o più gruppi della popolazione, il Governatore sarà autorizzato a prendere le misure necessarie per ristabilire il funzionamento effettivo dell’amministrazione.

c) Per far rispettare il mantenimento della legge e dell’ordine interno e specialmente per la protezione dei Luoghi sacri e dei palazzi e siti religiosi della città, il Governatore organizzerà un adeguato corpo speciale di polizia i cui membri saranno reclutati fuori dalla Palestina. Il Governatore avrà il potere di ordinare l’apertura di un credito a carico del bilancio necessario per il mantenimento di tale corpo.

5. Organizzazione legislativa. Un Consiglio legislativo, eletto da residenti maggiorenni della Città, senza distinzione di nazionalità, a suffragio universale e voto segreto e secondo una rappresentanza proporzionale , disporrà dei poteri legislativi e fiscali. Nessuna misura legislativa, potrà contrastare o interferire con i provvedimenti che verranno previsti nello Statuto della Città, e nessuna legge, regolamento o azione ufficiale potranno prevalere su essi. Lo Statuto conferirà al Governatore un diritto di veto sui disegni di legge incompatibili con le disposizioni a cui è stato fatto riferimento nella frase precedente. Gli conferirà anche il potere di promulgare delle ordinanze temporanee nel caso in cui il Consiglio non adottasse in tempo utile un disegno di legge considerato essenziale per il funzionamento normale dell’amministrazione.

6. Amministrazione giudiziaria. Lo Statuto prevederà la creazione di un sistema giudiziario indipendente, compresa una corte di appello dalla quale saranno giudicabili tutti gli abitanti della Città.

7. Unione economica e regime economico. La Città di Gerusalemme sarà inclusa nell’Unione economica della Palestina e sarà legata da tutte le disposizioni del progetto e da qualsiasi trattato conseguente , come pure dalle decisioni dal Consiglio economico misto. La sede del Consiglio Economico verrà stabilita nel territorio della Città. Lo Statuto provvederà alla regolamentazione delle questioni economiche che non ricadono nel regime dell’Unione economica, su base di trattamento paritario e non discriminatorio per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed i loro cittadini.

8. Libertà di transito e di visita; controllo dei residenti. Soggetto a considerazioni di sicurezza, e delle necessità economiche stabilite dal Governatore secondo le istruzioni del Consiglio di tutela, la libertà di entrare e risiedere dentro i confini della Città verrà garantita ai residenti o cittadini dello Stato arabo e dello Stato ebraico. L’immigrazione e la residenza entro i confini della Città per i cittadini di altri Stati saranno sottomessi all’autorità del Governatore secondo le istruzioni del Consiglio di tutela.

9. Relazioni con lo Stato arabo e lo Stato ebraico. Rappresentanti dello Stato arabo e dello Stato ebraico saranno accreditati presso il Governatore della Città ed incaricati della protezione degli interessi dei loro Stati e di quelli dei loro concittadini presso l’amministrazione internazionale della Città.

10. Lingue ufficiali. L’arabo e l’ebraico saranno le lingue ufficiali della città. Questo non impedirà l’adozione secondo le necessità di una o più lingue supplementari.

11. Cittadinanza. Tutti i residenti diventeranno ipso facto cittadini della Città di Gerusalemme, a meno che non scelgano la cittadinanza dello Stato di cui erano cittadini o che, se arabi o ebrei, non abbiano ufficialmente fatto conoscere l’intenzione di diventare cittadini dello Stato arabo o ebraico rispettivamente, secondo la parte 1 sezione B, paragrafo 9, del presente piano.

Il Consiglio di tutela adotterà dei provvedimenti per la protezione consolare dei cittadini della Città al di fuori del suo territorio.

  1. Le libertà dei cittadini. a) Con la sola riserva di esigenze d’ordine pubblico e di moralità, agli abitanti della Città saranno assicurati il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di coscienza, di religione e di culto, di libera scelta della lingua, della modalità d’istruzione , libertà di parola e di stampa, di assemblea ed associazione e petizione.

b) Nessuna tipo di distinzione sarà fatta tra gli abitanti sulla base di razza, religione, lingua o sesso.

c) Tutte le persone residenti dentro la Città avranno un uguale diritto alla protezione delle leggi.

d) Il diritto di famiglia e lo status personale delle persone e delle diverse comunità ed i loro interessi religiosi, comprese le Fondazioni, verranno rispettati.

e) Eccetto quando possa essere necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico ed il buon governo, nessuna misura verrà presa per ostacolare o interferire con l’attività di istituzioni religiose o caritative di tutte le fedi, o che possa costituire discriminazione per qualunque rappresentante o membro di queste istituzioni in ragione della propria religione o nazionalità.

f) La Città garantirà l’educazione primaria e secondaria adeguata per le comunità araba ed ebraica rispettivamente, nelle loro proprie lingue e conformemente alle loro tradizioni culturali.

Non verrà negato, né compromesso il diritto di ogni comunità di mantenere proprie scuole per l’educazione dei membri nella loro lingua nazionale, a condizione che le comunità si conformino ai requisiti sull’istruzione pubblica di natura generale, quali la Città possa imporre.

Le istituzioni educative estere continueranno le proprie attività sulla base dei loro diritti esistenti.

g) Nessun ostacolo di qualsiasi tipo sarà posto all’uso libero da parte di ogni abitante della Città di qualunque lingua nelle relazioni private, nel commercio, nei servizi religiosi, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi natura e nelle riunioni pubbliche.

13. Luoghi Santi. a) I diritti esistenti riguardanti i Luoghi santi, gli edifici e i siti religiosi non verranno negati né compromessi.

b) L’accesso libero ai Luoghi santi e ai palazzi o siti religiosi ed il libero esercizio di culto saranno garantiti conformemente ai diritti esistenti, tenendo conto dei requisiti di ordine pubblico e decoro.

  1. Luoghi santi e palazzi o siti religiosi verranno preservati. Ogni atto che potrebbe in qualunque modo compromettere il loro carattere sacro sarà vietato. Se in qualsiasi momento il Governatore stimi che qualunque Luogo santo, palazzo o sito religioso particolare abbia bisogno di riparazioni urgenti, potràsollecitare la comunità o le comunità interessate a realizzare tale riparazione. Il Governatore la potrà realizzare lui stesso a spese della comunità o delle comunità interessate se nessuna azione viene attuata entro dei tempi ragionevoli.

d) Nessuna tassa sarà imposta relativamente a qualsiasi Luogo santo, palazzo o sito religioso già esente da tassazione prima della creazione della Città. Nessun cambiamento nell’incidenza di tale tassazione sarà applicato che possa discriminare i proprietari o gli occupanti di Luoghi santi, palazzi o siti religiosi o metterebbe tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole riguardo all’incidenza generale delle imposte esistente al momento dell’adozione delle raccomandazioni dell’Assemblea.

14. Poteri speciali del Governatore rispetto ai Luoghi Santi, palazzi e siti religiosi nella Città ed in qualunque regione della Palestina. a) La protezione dei Luoghi santi, palazzi e siti religiosi che si trovano nella Città di Gerusalemme sarà una preoccupazione speciale del Governatore.

b) In merito a simili luoghi, palazzi e siti, in Palestina fuori dalla Città, il Governatore determinerà, sulla base dei poteri conferitigli dalle Costituzioni di entrambi gli Stati, se i provvedimenti delle Costituzioni dello Stato arabo e dello Stato ebraico di Palestina relativi a questi luoghi ed ai diritti religiosi che si riferiscono, vengano correttamente applicati e rispettati.

c) Il Governatore ha ugualmente il potere di prendere decisioni, sulla base dei diritti riconosciuti, in caso di conflitti che potrebbero emergere tra le diverse comunità religiose o fra i riti di una stessa comunità religiosa in merito ai Luoghi santi, palazzi e siti religiosi in ogni regione della Palestina.

à farsi assistere da un consiglio consultivo composto da rappresentanti di confessioni diverse partecipanti a titolo di consulenza

D. DURATA DEL REGIME SPECIALE

Lo Statuto elaborato dal Consiglio di tutela, secondo i principi menzionati più sopra, entrerà in vigore non piùtardi del 1° Ottobre 1948. Rimarrà in vigore in prima istanza per un periodo di dieci anni, a meno che il Consiglio di tutela non consideri necessario condurre un riesame di questi provvedimenti in una data anticipata. Dopo la scadenza di questo periodo, tutto lo Statuto sarà soggetto a revisione da parte del Consiglio di tutela alla luce dell’esperienza acquisita nel corso di questo suo primo periodo di funzionamento. I residenti della Città saranno liberi allora di esprimere, attraverso un referendum, la loro volontà riguardante le eventuali modifiche al regime della Città.

QUARTA PARTE

Capitolazioni

Gli Stati i cui cittadini in passato hanno goduto in Palestina dei privilegi e delle immunità riservate agli stranieri, compresi i benefici della giurisdizione e protezione consolari, che erano stati conferiti loro sotto l’Impero Ottomano in virtù delle capitolazioni o tradizionalmente, sono invitati a rinunciare a qualsiasi diritto al ristabilimento di tali privilegi ed immunità nello Stato arabo e nello Stato ebraico la cui creazione viene proposta e nella Città di Gerusalemme.

Maggio 2017 Prima traduzione in lingua italiana del Piano di partizione ONU della Palestina, a cura di Benjamin Chayes per l’inglese e Mario Carboni per il francese e il coordinamento del testo finale

2018-10-05T12:59:31+00:00